IL NOSTRO STATUTO
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IL NUMERO DEI PAESI
DOVE SIAMO INTERVENUTI
700.690 EURO
I FONDI RACCOLTI
DAL 1999 AL 2021*
*cfr dati bilancio al 31/12/2021
609.690 euro
I FONDI EROGATI
A PROGETTI PER BAMBINI
DAL 1999 AL 2021
LO STATUTO DI MICROMONDO
Costituzione e finalità
Il presente Statuto è stato redatto in conformità alle Norme che regolano il Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) e approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci di Micromondo Odv in data 16/10/2019.
Art. 1
È costituita l’Associazione “Micromondo Odv” con sede a Monza.
Art. 2
L’Associazione, estranea a qualsiasi implicazione di ordine politico, partitico, confessionale o razziale, non ha scopo di lucro e si configura come un’associazione di volontariato che persegue fini di solidarietà. L’Associazione svolge come attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 comma “u” del D. Lgs. n. 117/2017, la beneficenza, il sostegno a distanza anche attraverso donazioni di denaro, beni e servizi a difesa e protezione dei bambini. Tali attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo preponderante dell’attività di volontariato dei propri associati.
Nello specifico la OdV intende:
1) realizzare microprogetti con lo scopo di tutelare i diritti dei bambini, sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo (New York, novembre 1989, ratificata dall’Italia, con legge 27 maggio 1991, n. 176), ovvero aiutare minori in difficoltà per le più diverse cause, alleviandone le sofferenze.
2) l’Associazione si impegna anche a dare voce ai bambini che soffrono, divulgando le loro difficili condizioni di vita.
Per realizzare tali scopi, l’Associazione:
a) agisce attraverso microprogetti, senza mettere limiti all’ambito territoriale in cui va a operare,
b) interviene partendo da una segnalazione di una situazione di disagio individuata dall’associazione stessa, da altre organizzazioni che ne condividono i principi o da persone sensibili a queste problematiche,
c) accerta l’emergenza e si impegna a trovare una soluzione, coinvolgendo se necessario altre organizzazioni,
d) stende una relazione dettagliata sul tipo di intervento realizzato a microprogetto concluso,
e) divulga ogni microprogetto con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violazione dei diritti dei minori.
Art. 3
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 2040. L’assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.
SOCI
Art. 4
All’Associazione si può aderire in qualità di soci o volontari.
1) Sono soci coloro che, previo versamento della quota di iscrizione annuale (con riferimento alla data di sottoscrizione) e vengono iscritti nel libro dei Soci.
2) Sono volontari coloro che, condividendo gli scopi dell’Associazione, si adoperano per conseguirli attraverso la partecipazione alle attività sociali e vengono iscritti nel libro dei Volontari.
Tutte le cariche sociali sono elettive e non retribuite. Nella realizzazione dello scopo sociale, l’Associazione si avvale di attività di volontariato, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, come conforme al D. Lgs. n. 117/2017
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
La qualifica di socio effettivo può essere perduta per: dimissioni, inosservanza di statuto, comportamento scorretto nei confronti dell’associazione.
Art. 5
L’associazione può aderire a coordinamenti, associazioni e cooperative, sia nazionali sia internazionali, che perseguono fini consimili o complementari.
All’Associazione possono associarsi altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le finalità dell’associazione (art. 2) purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
PATRIMONIO SOCIALE, RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO
Art. 6
Il patrimonio sociale è costituito da:
1. beni patrimoniali mobili e immobili.
Le risorse economiche sono determinate da:
1. quote e contributi degli associati
2. contributi liberamente erogati da persone fisiche, da enti pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. entrate derivanti da attività marginali quali la raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 117/2017.
Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 7
Il bilancio, redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa ai sensi dell’art 13 comma 2 del d.lgs 117/2017, riporta l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione ed è accompagnato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità sociali ai sensi dell’art 13 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017. La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte ai sensi dell’art 13 comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017. L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017.
ORGANI SOCIALI
Art. 8
Gli organi sociali sono:
l’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Vice Presidente
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 9
L’Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all’anno senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, nonché l’elenco delle materie da trattare; nell’avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Essa approva il programma e le linee generali di azione dell’Associazione.
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza degli associati presenti.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta o verbale. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un presidente e un segretario il quale redige un verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
Spetta all’Assemblea Ordinaria, ai sensi del art. 25 D. Lgs. n. 117/2017, deliberare in merito:
– all’approvazione del rendiconto di esercizio (bilancio annuale) e della relazione di missione;
– all’approvazione dei progetti da sostenere;
– alla nomina e alla revoca dei membri del Consiglio Direttivo (in numero dispari) e dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti, se previsti;
– alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
– a tutte le questioni attinenti la Gestione Sociale;
– ad altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza;
– all’ammontare delle quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo
– ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.
inoltre
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e regolamenti vari;
– delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio.
L’Assemblea Straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro soci e con il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti.
Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Come per l’Assemblea Ordinaria, all’apertura di ogni seduta, l’Assemblea straordinaria elegge un presidente e un segretario il quale redige un verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito:
– alle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– allo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto da:
– Presidente
– Vice Presidente
– Consiglieri
1. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tra le persone fisiche associate ovvero dagli enti giuridici associati. Si applica l’art. 2382 del codice civile.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi;
3. I suoi componenti sono rieleggibili;
4. E’ convocato in via ordinaria dal Presidente o dal Vice Presidente. Può essere altresì convocato in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei suoi componenti
5. Delibera a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.
6. Ha la facoltà di approvare eventuali estensioni urgenti di progetti di piccola entità già approvati o in corso d’opera.
7. I componenti del Consiglio Direttivo NON hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità (art. 21 c.c. applicato analogicamente alle non riconosciute e art. 24, co.2 che richiama l’art. 2373 del c.c. co.2).
8. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (Art. 26 co.2)
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili delle obbligazioni assunte dall’associazione, salvo quelle derivanti da operazioni per cui hanno espresso specifico dissenso a verbale.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– Ammettere i soci che ne abbiano fatta richiesta
– Provvede all’esclusione dei soci in forma scritta, garantendo agli stessi la possibilità di rivalersi sull’Assemblea dei soci.
– Elegge e revoca al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
– Assegna al proprio interno deleghe individuali attinenti la realizzazione degli obiettivi e delle iniziative dell’Associazione.
– Gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art 13 e dall’art 87 del D. Lgs. n. 117/2017
– Attua le deliberazioni dell’Assemblea.
– Provvede a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari.
– In caso di necessità, ha la facoltà di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.
– Individua le iniziative, anche di carattere economico, per il perseguimento degli scopi statutari e determina le modalità di realizzazione delle stesse.
– Ratifica i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
– Ha il compito di redigere e di tenere aggiornati i libri sociali.
PRESIDENTE
Art. 11
Il Presidente è eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per 3 esercizi;
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi con potere di firma.
Convoca riunioni ordinarie dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.
In caso di impedimento o assenza temporanea del Presidente, tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente hanno facoltà di aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali dell’Associazione, possono operare disgiuntamente sugli stessi e delegare un membro del Consiglio Direttivo per le operazioni bancarie e postali di ordinaria amministrazione.
VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per 3 esercizi;
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue cariche e funzioni e lo sostituisce in caso di impedimento o cessazione.
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art. 12
Le modifiche dello statuto devono essere proposte all’Assemblea dei Soci in convocazione straordinaria, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso.
Perché l’Assemblea sia valida è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro soci e con il voto favorevole dei tre quarti (¾) dei presenti.
Sono ammesse deleghe nelle modalità previste nell’art. 9.
Art. 13
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
DONA IL TUO 5x1000
Con un semplice gesto puoi decidere di destinare il 5x1000 della tua imposta Irpef a Micromondo.
Sulla dichiarazione dei redditi:
• Metti la tua firma nel primo riquadro in alto a sinistra a sostegno del volontariato no profit (a)
• Indica il codice fiscale di Micromondo: 94574760156
Scarica il pdf dello statuto (A4)
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